Nel caso de quo, il lavoratore si è dimesso da un contratto a termine prima della sua ordinaria scadenza ed ha successivamente, in un secondo periodo, operato per conto della medesima società senza formalizzazione del rapporto di lavoro sino alla sua estromissione di fatto.
Il lavoratore ha quindi proposto una causa nella quale, oltre a rivendicare l’accertamento del secondo rapporto di lavoro ed impugnare il relativo recesso, ha fatto valere la nullità del termine apposto al primo contratto chiedendo la liquidazione dell’indennità ex art. 32, L. n. 183/2010.
I giudici di merito hanno accolto detta domanda nonostante le dimissioni già rassegnate dal lavoratore nel corso del contratto a termine.
La Suprema Corte, adita dalla società, ha riformato in parte qua la sentenza ritenendo che “nell'ipotesi di cessazione del rapporto prima della scadenza del termine nullo, va escluso il riconoscimento, in favore del lavoratore che abbia conseguito la declaratoria di conversione in contratto di lavoro a tempo indeterminato, dell'indennità ai sensi della L. n. 183 del 2010, art. 32 poiché quest'ultima spetta solo per il periodo cosiddetto "intermedio", ossia compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”.