Un medico impegnato in politica che ed è spesso assente, pure essendo responsabile di un reparto, può essere licenziato perché la sua condotta crea al datore di lavoro problemi organizzativi e perdita d'immagine, oltre a esporre ed espone i pazienti a rischi.
Lo ha deciso la Corte di Cassazione (sentenza 604/2019, sezione lavoro) confermando la decisione di tribunale e Corte di Appello.
Un medico, nominato Consigliere regionale, si era per questo motivo assentato dal lavoro e secondo la casa di cura in cui prestava servizio ciò configurava la giusta causa per il licenziamento: oltre a una grave negazione dell'elemento essenziale della fiducia, non essendoci prova di una precedente tolleranza delle assenze da parte della casa di cura, il dipendente (che non era ricorso all'aspettativa prevista per i dipendenti assunti a cariche pubbliche elettive) aveva chiaramente lasciato intendere che nemmeno per il futuro avesse intenzione di assicurare una presenza a tempo pieno.
Tanto il giudice di prime cure che i giudici di merito si sono pronunciati contro il ricorrente. La Corte di Cassazione, con la sentenza 640/2019, ha confermato in toto le motivazioni della Corte di Appello da cui risulta che "il positivo riscontro della proporzionalità tra addebito disciplinare e sanzione è stato fondato sull'obiettivo accertamento di - una prestazione quantitativamente assai inferiore a quella contrattuale, senza che risultassero atti o prassi di tolleranza da parte datoriale, oltre che sull'accertamento dell'elemento psicologico".