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Sintesi delle novità lavoristiche del DL n. 1 /2022

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 Gennaio 2022 il Decreto-Legge n. 1/2022 recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore»
31/01/2022
D.L. 7 gennaio 2022, n. 1
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 2022, n. 4
 
Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole
e negli istituti della formazione superiore
 
Il nuovo obbligo vaccinale over 50: profili giuslavoristici
(articolo 1 e articolo 3, comma 1, lett. c)
 
Dalla data di entrata in vigore del decreto e sino al 15 giugno 2022, è introdotto un nuovo obbligo vaccinale in ragione dell’età, 50 anni
- già compiuti alla data di entrata in vigore del decreto (8 gennaio 2022) 
- da compiere entro il 15 giugno 2022 
L’obbligo riguarda i cittadini italiani e i cittadini stranieri residenti in Italia
 
 
Accesso al luogo di lavoro con cd. green pass rafforzato (“super green pass”)

CHI: tutti i soggetti over 50 che svolgono in un determinato luogo attività lavorativa o di formazione o di volontariato a qualsiasi titolo, anche sulla base di contratti esterni
COSA: per l’accesso al luogo di lavoro è necessario possedere ed esibire una certificazione verde Covid-19 di vaccinazione o guarigione*
QUANDO: dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022 (salvo successive proroghe)
 
Ergo, per i lavoratori over 50 non sarà quindi più sufficiente il cd. green pass base (rilasciato a seguito di un tampone molecolare o antigenico negativo) 
 
* Si tratta di una delle certificazioni di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021, attestanti cioè:
lett. a): avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
lett. b): avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2;
lett. c-bis): avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.
 
Adempimenti del datore di lavoro

Il datore di lavoro deve verificare il possesso del green pass rafforzato con le modalità operative già implementate per le verifiche eseguite sinora per il green pass base (da aggiornare in funzione della nuova verifica da eseguire)*
 
La verifica dovrà essere effettuata sia da parte del datore di lavoro del luogo ove la prestazione lavorativa viene resa (a prescindere dalla titolarità del relativo rapporto di lavoro) sia da parte dell’effettivo titolare del rapporto di lavoro.
* Non essendo prevista la possibilità di un controllo “anche a campione” e stante il divieto di accesso al luogo di lavoro senza super green pass, la verifica della certificazione rafforzata sembra dover essere effettuata “a tappeto” nei confronti di tutti i lavoratori in possesso del requisito anagrafico prescritto (lavoratori over 50), all’ingresso del luogo di lavoro e prima dell’inizio della prestazione lavorativa.


Conseguenze della violazione delle nuove prescrizioni
nel rapporto di lavoro
 
I lavoratori che comunichino di non essere in possesso della nuova certificazione richiesta (green pass rafforzato) o che ne risultino privi al momento dell’accesso al luogo di lavoro 
- non possono accedere al luogo di lavoro 
- sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione e, comunque, non oltre il 15 giugno 2022
- non percepiscono la retribuzione (né altro compenso o emolumento, comunque denominato)
- hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro
- non subiscono alcuna conseguenza disciplinare
 
Sostituzione e sospensione del lavoratore 
 
Il nuovo D.L. estende a tutte le imprese (a prescindere dal numero di dipendenti*) la possibilità di sospendere il lavoratore privo di green pass rafforzato e sostituirlo con altro lavoratore assunto (o somministrato) a tempo determinato 
- dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata dal servizio
- la sospensione ha durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione del lavoratore, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili (più volte) fino al termine del 31 marzo 2022** 
- senza conseguenze disciplinari
- con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso
* possibilità prima prevista solo per le imprese con meno di 15 dipendenti
** cessazione dello stato di emergenza, salvo proroghe


Esenzione dall’obbligo vaccinale e mutamento di mansioni

Per i soggetti esentati dall’obbligo vaccinale per motivi di salute debitamente certificati:* 
 
- la vaccinazione può essere omessa o differita
- è prevista l’adibizione a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione
 
La norma sembrerebbe introdurre una facoltà – e non un obbligo – per il datore di lavoro e presuppone due condizioni concorrenti: (i) che il mutamento delle mansioni (anche in senso peggiorativo) sia concretamente possibile nel contesto aziendale; (ii) che sia utile a ridurre l’esposizione al rischio di contagio a giudizio del datore e del medico competente (la ratio della norma è infatti quella di “[...] evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”).
 
* “in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARSCoV-2
 
 
Sanzioni amministrative

Per il datore di lavoro che non verifichi il possesso del super green pass per l’accesso al luogo di lavoro del lavoratore over 50 è prevista una sanzione pari ad una somma compresa tra Euro 400,00 ed Euro 1.000,00, sanzione raddoppiata in caso di reiterata violazione.
Per il lavoratore over 50 che accede al luogo di lavoro senza possedere ed esibire la certificazione verde rafforzata
 
- è prevista una sanzione pari ad una somma compresa tra Euro 600,00 ed Euro 1.500,00
- restano ferme le conseguenze disciplinari previste secondo i rispettivi ordinamenti di settore
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