Con l’ordinanza n. 10263 del 16.04.2024, la Cassazione afferma che, in sede di opposizione nel rito Fornero, possono essere introdotte eccezioni nuove rispetto a quelle già avanzate nella fase sommaria, purché fondate sui medesimi fatti.
Allo scopo di garantire una rapida tutela al lavoratore, la prima fase si caratterizza per un’istruttoria sommaria, mentre la seconda prevede la cognizione piena, a prosecuzione della prima.
Se nella seconda fase si prospettano dei motivi di invalidità del recesso ulteriori rispetto a quelli dedotti durante la prima, questi possono essere ammessi in giudizio purché si fondino sui medesimi fatti costitutivi, da subito prospettati dal lavoratore.
Foto: Maciej Szkopanski