Il lavoratore (con qualifica dirigenziale) è stato licenziato per abuso della disciplina sul congedo straordinario ex art. 42, D.Lgs. n. 151/2001 – congedo richiesto per assistere il padre disabile – dato dal godimento, nel periodo di fruizione del congedo, di una vacanza e di numerose giornate di svago, tutto accertato mediante indagine investigativa.
La Corte di appello di Milano ha ritenuto il licenziamento illegittimo rilevando che il congedo non richiede “una assistenza personale, continuativa ed ininterrotta per tutta la giornata e per tutti i giorni del congedo in favore del familiare disabile"
Tale statuizione non ha superato il vaglio di legittimità.
La Suprema Corte ha infatti affermato che, contrariamente ai permessi mensili ex art. 33, L. n. 104/1992, il congedo straordinario richiede sia la convivenza con il parente disabile sia la prestazione di "un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione" in favore del disabile.
Alla stregua di tale principio – già affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 29062/2017 – i giudici di legittimità hanno cassato la pronuncia disponendo il rinvio alla Corte di appello milanese per “verificare in concreto - sulla base dell'accertamento in fatto della condotta tenuta dal lavoratore in costanza di un beneficio volontariamente richiesto per due anni consecutivi, senza frazionamenti pure possibili - se vi sia stato o meno esercizio con modalità abusive difformi da quelle postulate dalla natura e dalla finalità per cui il congedo straordinario è consentito; in particolare se l'allontanamento dal disabile, per un lasso temporale significativo, al fine di soggiornare a centinaia di chilometri di distanza, abbia comunque preservato le finalità primarie e prevalenti dell'intervento assistenziale che deve avere carattere permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione del disabile”.
Pur non entrando nel merito della causa, dalle indicazioni date ai giudici di rinvio trapela come la Corte ritenga il godimento delle ferie incompatibile con l’istituto de quo.