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Consiglio di Stato: il diploma magistrale non consente l’inserimento nelle GAE

Con la sentenza n. 11 del 20 dicembre 2017 l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha definito la controversa questione relativa alla legittimità dell’inserimento in Graduatoria ad esaurimento dei diplomati magistrali prima dell'anno 2000/2001
24/12/2017
A seguito di numerose sentenze della giurisprudenza amministrativa che avevano affermato l’efficacia abilitante del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 e disposto l’inserimento dei relativi candidati nelle GAE (Graduatorie ad Esaurimento), la questione – di  massima rilevanza per le sue ricadute pratiche stante l’elevatissimo numero di aspiranti candidati in possesso di tale titolo di studio – è stata rimessa all’Adunanza Plenaria che ha contraddetto l’orientamento già affermato dai Tribunali amministrativi e dalla Sesta Sezione del medesimo Consiglio.
 
In particolare, nel merito della problematica, l’Adunanza Plenaria ha ritenuto che con l’istituzione del sistema di formazione universitaria per i docenti della scuola materna ed elementare il legislatore ha previsto una disciplina transitoria (art. 1, decreto interministeriale 10.3.1997) in virtù della quale il diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 conserva valore legale per la partecipazione alle sessioni di abilitazione all’insegnamento e per la partecipazione ai concorsi ordinari. L’Adunanza Plenaria ha conseguentemente escluso che detto titolo di studio consenta l’inserimento nelle GAE.

 
 




 
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