La Corte di cassazione, con la sentenza n. 16382 del 10 giugno 2021, si è pronunciata nuovamente circa il rapporto intercorrente tra il trattamento di integrazione salariale e l'indennità giornaliera di malattia. In linea con un orientamento giurisprudenziale consolidato, la Corte ha evidenziato che, ove l'intervento ordinario di cassa integrazione si riferisca a un'ipotesi di sospensione dell'attività produttiva e non già di mera riduzione dell'orario, il connesso trattamento di integrazione salariale sostituisce l'indennità giornaliera di malattia con riferimento ai lavoratori assenti perché affetti da uno stato di malattia.
L'ordinanza ha confermato la sentenza della Corte d'Appello di Milano che, ad avviso dei giudici di legittimità, ha correttamente applicato il principio di diritto, secondo cui il riferimento dell'art. 3 legge 8 agosto 1972 n. 464, disponendo che il trattamento di integrazione salariale sostituisce l'indennità giornaliera di malattia, non debba essere inteso soltanto alla cassa integrazione straordinaria, ma anche alla cassa integrazione ordinaria, quando l'intervento ordinario della cassa si riferisca ad un'ipotesi di sospensione dell'attività produttiva e non già di mera riduzione dell'orario lavorativo: posto che sussiste una piena identità di ratio, così da consentire l'estensione a quest’ultima ipotesi della regola di sostituzione del trattamento di integrazione salariale all'indennità giornaliera di malattia, nonché dell'eventuale integrazione contrattualmente prevista (Cass. 13 giugno 1987, n. 5219).