Nel caso in esame, alcune lavoratrici hanno impugnato il recesso comminato da un’impresa appaltatrice nonostante la loro assunzione alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto in virtù di una clausola contrattuale di stabilità occupazionale.
I giudici di merito hanno escluso ogni incidenza della clausola occupazionale, e relativa ricollocazione lavorativa, sulla facoltà del lavoratore licenziato di impugnare il recesso ed invocare la relativa tutela legale.
Tale statuizione è stata confermata dalla Suprema Corte che, confermando propri precedenti (cfr. Cass. n. 12613/2007, Cass. n. 22121/2016 e Cass. n. 29922/2018), ha ribadito che i) la tutela contrattuale che garantisce al personale impiegato nell’appalto il passaggio all’impresa subentrante si aggiunge alla tutela legale riconosciuto al lavoratore in materia di licenziamento e ii) la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro con l’impresa subentrante nell’appalto non costituisce rinuncia all’impugnazione di recesso né acquiescenza al medesimo.
Così esclusa ogni incidenza della clausola di cambio appalto, la Corte di Cassazione ha affermato che “anche nelle ipotesi del passaggio da un appalto all'altro l'originario datore di lavoro sarà tenuto a dimostrare, ove necessario, le ragioni del recesso e l'impossibilità di reimpiegare il lavoratore in altre posizioni lavorative compatibili”