Il Decreto PNRR 2024, il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito in legge 29 aprile 2024, n. 56, contiene anche importanti novità in materia di sicurezza sul lavoro.
Si tratta, in effetti, di un provvedimento rilevante che prevede, al Capo III, tra l’altro, varie misure d’intervento in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare, di sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, nonché il rafforzamento delle attività di accertamento e di contrasto delle violazioni.
Sono diverse le modifiche e le integrazioni che la legge ha apportato al provvedimento originario in materia di sicurezza sul lavoro. Tra le più rilevanti:
- le indicazioni sui contratti da applicare negli appalti e subappalti di opere e servizi;
- la "revisione" del sistema di patente a crediti, che diventerà operativo dal 1° ottobre 2024;
- le nuove soglie per la verifica di congruità della manodopera e le sanzioni previste in materia sia per gli appalti pubblici che privati.
Mentre il Decreto Legge prevedeva l’utilizzo della patente nell’ambito dei cantieri edili, adesso si potrà applicare anche in altri ambiti di attività, che verranno individuati con decreto del MLPS, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.
Sono stati esclusi dall’obbligo del possesso della patente:
- i meri fornitori;
- i prestatori di opere di natura intellettuale;
- i soggetti in possesso di un documento equivalente di un altro Stato;
- le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA.
Le principali indicazioni sul punteggio sono le seguenti:
- la patente avrà un punteggio iniziale di 30 crediti;
- non sarà consentito operare con una dotazione inferiore a 15 crediti, salvo il completamento dell’attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto (questa eccezione non è prevista in ogni caso quando la patente venga sospesa dall’INL);
- il punteggio è decurtato in caso di provvedimenti definitivi (sentenze passate in giudicato e ordinanze-ingiunzione di sanzioni amministrative divenute definitive) emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese, o nei confronti dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell’allegato della legge.