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Licenziamento disciplinare: esclusa l’applicabilità retroattiva della norma sulla decorrenza degli effetti

Con l’ordinanza n. 4655/2025, la Corte di Cassazione ha stabilito che la disposizione dell’art. 1, comma 4, della legge 92/2012 non si applica ai procedimenti disciplinari avviati prima della sua entrata in vigore
05/03/2025
La norma dell’art. 1, comma 4, della legge 92/2012, per cui il licenziamento disciplinare produce effetti dal giorno della comunicazione di avvio del procedimento (ex art. 7 dello Statuto dei lavoratori), non è applicabile se la contestazione disciplinare è stata notificata al lavoratore prima dell’entrate in vigore di predetta norma. Così la Corte di Cassazione con lìordinanza n. 4655/2025. 
 
 
 
Foto: J. Mosbaugh 

 
 




 
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