Nel caso de quo il lavoratore ha impugnato vari contratti a progetto chiedendo la conversione del rapporto in lavoro subordinato, la riammissione in servizio ed il pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate.
La Corte di appello, disposta la conversione e la riammissione in servizio, ha altresì liquidato le differenze retributive relativamente al periodo intercorrente tra la cessazione del rapporto e la sentenza.
La Suprema Corte ha cassato la pronuncia con specifico riferimento alla liquidazione delle differenze retributive maturate medio tempore
In particolare, la Corte di Cassazione ha ritenuto che pure in caso di conversione di contratti a progetto debba applicarsi l’art 32,comma 5, L n 183/2010 che, come noto, prevede la liquidazione del danno in un importo forfetario da 2,5 a 12 mensilità.
I giudici di legittimità hanno confermato così l’interpretazione estensiva di tale norma che, seppur espressamente riferita ai soli contratti a tempo determinato, già è stata applicata ai contratti di lavoro temporaneo e di somministrazione.
La Corte ha quindi ribadito che i presupposti di applicazione dell’indennità in esame sono dati dalla natura a tempo determinato del contratto di lavoro e dalla sua conversione.