Con la sentenza n. 523 del 7 agosto 2025, il Tribunale di Verona afferma che l’utilizzo strumentale dell’istituto della malattia integra una condotta di particolare gravità, idonea a compromettere in modo irreversibile il rapporto fiduciario e a giustificare il licenziamento.
Nel caso esaminato, un lavoratore con mansioni di autista impugnava il licenziamento irrogatogli per aver svolto, durante il periodo di assenza per malattia conseguente a un incidente stradale, attività incompatibili con lo stato di salute dichiarato, quali l’uso della bicicletta e dell’automobile e il sollevamento di pesi. La società datrice di lavoro sosteneva che l’assenza fosse stata strumentalmente utilizzata per evitare le conseguenze del ritiro della patente disposto a seguito di un sinistro causato in stato di ebbrezza.
Il giudice ha ritenuto plausibile tale ricostruzione, evidenziando che il rientro immediato in servizio avrebbe comportato, da un lato, la dichiarazione di inidoneità alla mansione per mancanza del requisito essenziale della patente e, dall’altro, la possibile rilevanza disciplinare della condotta extralavorativa, in ragione delle specifiche responsabilità connesse all’attività di autista.
Su tali basi, il Tribunale ha concluso per la legittimità del licenziamento, ritenendo definitivamente compromesso il vincolo fiduciario tra le parti.