Per procedere all’installazione di telecamere in negozi di vendita al pubblico, non basta informare i lavoratori della loro presenza, ma è necessaria un’autorizzazione specifica sindacale o da parte dell’Ispettorato del lavoro competente. Lo precisa il Garante della privacy con il provvedimento del 2 marzo 2023 e pubblicato sulla newsletter del 26 maggio.
Il provvedimento del Garante riguarda un’azienda di abbigliamento, responsabile di aver installato sistemi di videosorveglianza in violazione del Regolamento europeo, del Codice privacy e dello Statuto dei lavoratori. Gli impianti video erano stati installati per prevenire furti all’interno dei punti vendita di una catena commerciale, registrando le immagini della giornata per 24 ore, per essere poi sovrascritte da quelle del giorno dopo.
Dalla fase istruttoria è emerso che l’installazione è avvenuta in assenza di un accordo con le rappresentanze sindacali o di autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato del lavoro in base all'articolo 4 della legge 300 del 1970. La normativa, infatti, prevede che l’installazione di impianti audiovisivi non possa avvenire in assenza di un accordo con i rappresentanti dei lavoratori o di una autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro, procedure indispensabili anche per bilanciare la sproporzione esistente tra la posizione datoriale e quella di lavoratore.