Con la sentenza dell’11 dicembre 2025, causa C-485/24, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha affermato che, qualora il lavoratore, dopo aver svolto la propria attività per un certo periodo in un determinato luogo, inizi a operare in un altro Stato membro destinato a divenire il suo nuovo luogo di lavoro abituale, è quest’ultimo a dover essere preso in considerazione, nell’ambito dell’esame complessivo delle circostanze, ai fini dell’individuazione della legge applicabile in mancanza di una scelta delle parti.
La vicenda riguarda un conducente francese assunto da una società di trasporti con sede in Lussemburgo, il cui contratto prevedeva espressamente l’applicazione della legge lussemburghese. Nel corso del rapporto, tuttavia, l’attività lavorativa si era progressivamente concentrata in Francia, sino a determinare l’obbligo di iscrizione al sistema di previdenza sociale francese. Il lavoratore ha quindi impugnato il licenziamento, sostenendo che il centro effettivo della prestazione si fosse spostato in Francia e che, di conseguenza, dovesse trovare applicazione la legge di tale Stato. Investita della questione, la Corte di Cassazione francese ha sottoposto alla CGUE un rinvio pregiudiziale per chiarire quale criterio debba essere seguito nell’individuazione della legge applicabile quando il luogo di lavoro abituale muti nel corso del rapporto.
La Corte ha osservato che la Convenzione di Roma non individua un periodo specifico del rapporto cui fare riferimento per stabilire il Paese in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività. Ne consegue che l’accertamento deve fondarsi su una valutazione complessiva del caso concreto, considerando l’evoluzione del rapporto e individuando il luogo che, nel tempo, è divenuto il centro stabile delle attività del lavoratore. In tale analisi, il giudice nazionale è chiamato a valorizzare elementi significativi quali il luogo di versamento delle imposte e quello in cui il lavoratore beneficia del sistema di previdenza sociale.
Secondo la CGUE, solo prendendo in considerazione il luogo in cui l’attività è stata svolta in via prevalente è possibile individuare lo Stato con il quale il contratto presenta il collegamento più stretto, assicurando al contempo una tutela più efficace del lavoratore.