L’INPS, tramite Equitalia, ha rivendicato il proprio credito per omissioni contributive notificando nel 2009 varie cartelle esattoriali non opposte dal debitore.
La successiva azione esecutiva – iniziata a distanza di oltre 5 anni dalla notifica delle citate cartelle – è stata ritenuta illegittima dai giudici di merito per intervenuta prescrizione del credito previdenziale.
Il ricorso per cassazione promosso dall’Istituto è stato ritenuto inammissibile per manifesta infondatezza.
La Suprema Corte ha infatti ribadito il principio, già affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 23397/2016, per cui la mancata opposizione a cartella di pagamento o avviso di addebito nei termini di legge rende il credito oggetto di cartella o di avviso irretrattabile ma non la conversione, ex art. 2953 c.c., del termine di prescrizione breve in quello ordinario in quanto tale norma si riferisce unicamente ai titoli esecutivi di fonte giudiziale e, quindi, non può essere interpretata estensivamente ai titoli, come quelli in esame, di natura amministrativa.