Il contesto della decisione
La Corte d'Appello aveva condannato il legale rappresentante di una società per l'omesso versamento all'INPS delle ritenute previdenziali e assistenziali trattenute sulle retribuzioni dei dipendenti, relative al periodo dicembre 2015 - dicembre 2016, per un importo complessivo di € 18.040,00.
L’imputato aveva impugnato la decisione in Cassazione, sostenendo che la grave crisi economica attraversata dalla società in quel periodo gli aveva impedito di adempiere al pagamento delle somme dovute all'ente previdenziale.
Il principio stabilito dalla Suprema Corte
Con la sentenza n. 45803 del 13 dicembre 2024, la Cassazione ha confermato la condanna, chiarendo che il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali è integrato dalla consapevole decisione di non adempiere all'obbligo, essendo configurabile come reato a dolo generico.
Secondo la Corte, il datore di lavoro, in qualità di sostituto d'imposta, è tenuto al versamento delle ritenute con lo stesso rigore con cui è obbligato al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti. Anche in presenza di una situazione economica critica, la scelta di dare priorità a debiti ritenuti più urgenti, come gli stipendi, non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di versare quanto trattenuto per conto dei dipendenti.
La decisione finale
I giudici di legittimità hanno sottolineato che il datore di lavoro adempie contestualmente a un obbligo proprio e a un obbligo altrui. Di conseguenza, la crisi economica non costituisce un’esimente valida per giustificare l’omissione.
Sulla base di queste considerazioni, la Corte ha rigettato il ricorso, confermando la colpevolezza dell’imputato per il reato contestato.