In caso di licenziamento disciplinare del socio lavoratore contestuale alla sua esclusione dalla cooperativa la giurisprudenza di legittimità ha espresso i seguenti divergenti orientamenti circa la disciplina applicabile:
- se l’esclusione dalla cooperativa è conseguenza del licenziamento o, comunque, si fonda su ragioni disciplinari concernenti il rapporto di lavoro (e non per ragioni attinenti il rapporto societario) è essenziale unicamente l’impugnazione del licenziamento (a prescindere quindi dalla contestuale impugnazione della delibera di esclusione) e, in caso di insussistenza delle ragioni disciplinari sottese al provvedimento espulsivo, è applicabile l’art. 18 St. Lav.
- a prescindere dalle ragioni sottese alla delibera di esclusione ed al suo rapporto con il licenziamento, è sempre necessario impugnare la delibera di esclusione (la cui mancata impugnazione rende definitivo lo scioglimento del rapporto sociale e conseguentemente inammissibile per carenza di interesse l’impugnazione del solo licenziamento) e, in caso di sua illegittimità, è applicabile al socio la disciplina di diritto comune (ricostituzione del rapporto associativo e correlato rapporto di lavoro)
A fronte di tale contrasto giurisprudenziale e dell’importanza della questione, la Sezione Lavoro ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della Corte.