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Tribunale di Roma: il blocco dei licenziamenti non si estende anche ai dirigenti

Con la sentenza n. 3605 del 19 aprile 2021, il Tribunale di Roma afferma che il blocco dei licenziamenti non riguarda i dirigenti
27/04/2021
Dopo l’ordinanza dello scorso 26/02/2021, con la quale il Tribunale di Roma aveva affermato che il cosiddetto blocco emergenziale dei licenziamenti si applicasse anche ai dirigenti, lo stesso Tribunale, con la sentenza n. 3605 del 19/04/2021, ha mutato orientamento, escludendo i dirigenti dal divieto di licenziamento.
 
Il caso riguardava il licenziamento comunicato, a maggio 2020, ad un dirigente con funzioni di Chief Operating Officer (“COO”), dunque al più alto livello dell’organizzazione aziendale. Il lavoratore impugnava giudizialmente il recesso irrogatogli – per soppressione della sua posizione – in data 06.05.2020, durante la pendenza, pertanto, del blocco dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo previsto dalla normativa emergenziale.
Il Giudice rileva, in via preliminare, che la normativa emergenziale ha vietato soltanto l’irrogazione dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della L. 604/1966, normativa pacificamente non applicabile ai dirigenti.
Inoltre, secondo il Tribunale di Roma,  l’esclusione della categoria dirigenziale dal blocco dei licenziamenti è rinvenibile dalla ratio sottesa alla normativa. Detto blocco, infatti, è stato accompagnato da una pressoché generalizzata possibilità per tutte le aziende di ricorrere agli ammortizzatori sociali, finalizzata a tamponare le perdite economiche delle imprese attraverso una riduzione del costo del lavoro.
Secondo la sentenza, il predetto binomio verrebbe meno per i dirigenti, cui – in pendenza di rapporto – non è consentito accedere agli ammortizzatori sociali.
 
Da ciò consegue che, nell’ipotesi dell’estensione del blocco dei recessi nei confronti delle figure dirigenziali, il datore si ritroverebbe nella condizione di non poter reperire una soluzione sostitutiva (come per tutti gli altri dipendenti) che consenta di garantire reddito e tutela occupazionale senza costi aggiuntivi per l’impresa.
Su tali presupposti, il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso del dirigente affermando che la legittimità del licenziamento allo stesso irrogato, non riconducibile nell’alveo dei recessi bloccati dalla normativa emergenziale.
 

 
 




 
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