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Il contratto a termine in deroga assistita

L’Ispettorato nazionale del lavoro, con la nota n. 1214 del 7 febbraio 2019, fornisce chiarimenti in merito alla possibilità concessa ai datori di lavoro di stipulare, al raggiungimento dei limiti di durata consentiti, un ulteriore contratto a termine “assistito”
03/03/2019
In riscontro a richieste di chiarimento avanzate dagli Ispettorati territoriali e previo confronto con il Ministero del Lavoro, l’Ispettorato nazionale ha fornito alcune precisazione in merito alla facoltà prevista dall’art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015 di stipulare, presso la Direzione Territoriale del Lavoro, un contratto ulteriore in deroga al termine di durata massimo.
 
In particolare, l’Ispettorato ha precisato che tale contratto può essere siglato sia dopo il raggiungimento del termine massimo legale (attualmente 24 mesi in virtù delle modifiche apportate dal c.d. Decreto Dignità) sia dopo il raggiungimento del diverso termine massimo previsto dal CCNL di categoria.
 
Nel merito del contratto ulteriore, l’Ispettorato ha chiarito come il contratto – in conformità alle nuove disposizioni del citato Decreto – possa essere stipulato solo per le causali indicati dall’art. 19, comma 1.
 

 
 




 
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