Con le recenti sentenze nn. 24916/2024 e 24952/2024, la Corte di Cassazione ha modificato le disposizioni relative alla pensione anticipata introdotte dalla riforma Monti-Fornero del 2011, riconoscendo validità, ai fini del calcolo, anche ai contributi figurativi.
Precedentemente, l’accesso alla pensione anticipata richiedeva il raggiungimento di 41 anni e 10 mesi di contribuzione per le donne, elevati a 42 anni e 10 mesi per gli uomini, oltre al soddisfacimento del requisito di 35 anni di contribuzione effettiva. Con la nuova interpretazione della Suprema Corte, i contributi figurativi possono ora essere computati ai fini del requisito contributivo dei 35 anni, ritenendo tale lettura più conforme alla ratio normativa delineata nel 2011.
La decisione della Corte è sostenuta da due principali argomentazioni. Anzitutto, è stato evidenziato come la pensione anticipata istituita dal d.l. n. 201/2011 sia fondata sul concetto di "contribuzione utile", che include i contributi figurativi, rendendoli validi per raggiungere il monte contributivo complessivo richiesto. In secondo luogo, la Corte ha distinto la disciplina applicabile alla pensione anticipata ordinaria rispetto a quella della pensione anticipata contributiva, basandosi sul tenore letterale del decreto.
In particolare, la normativa del 2011 fa esplicito riferimento ai "20 anni di contribuzione effettiva" esclusivamente per la pensione anticipata contributiva, mentre tale specificazione non è presente per la pensione anticipata ordinaria.
Questa nuova interpretazione introduce quindi una maggiore flessibilità per i lavoratori con contributi figurativi, consentendo loro di accedere alla pensione anticipata senza il vincolo dei 35 anni di contribuzione effettiva. Le sentenze rappresentano un netto cambio di orientamento rispetto alla giurisprudenza e alla prassi amministrativa precedenti, rendendo necessari opportuni chiarimenti normativi.
Immagine: FreePix.uk