Nell’ambito di una transazione siglata in assoluta prossimità rispetto alla data di cessazione del rapporto – in particolare, la conciliazione è stata siglata il 10 gennaio 2008 ed il rapporto di lavoro è cessato il 31 gennaio 2008 – il lavoratore ha rinunciato a far valere l’incidenza nel TFR di varie indennità ed emolumenti percepiti nel corso del rapporto con mera riserva di verifica circa la correttezza contabile del TFR da liquidarsi alla cessazione del rapporto.
Successivamente a tale accordo, il lavoratore ha rivendicato l’incidenza della retribuzione variabile nel computo del TFR.
I giudici di merito hanno respinto la pretesa in virtù della conciliazione già siglata dal dipendente.
Tale pronuncia, impugnata dal lavoratore, è stata riformata dalla Suprema Corte che, in conformità al proprio consolidato orientamento, ha ribadito che “il diritto alla liquidazione del trattamento di fine rapporto del lavoratore ancora in servizio è un diritto futuro, la rinuncia effettuata dal lavoratore è radicalmente nulla ai sensi dell'art. 1418 c.c., comma 2, e art. 1325 c.c., per mancanza dell'oggetto, non essendo ancora il diritto entrato nel patrimonio del lavoratore e non essendo sufficiente l'accantonamento delle somme già effettuato" ritenendo irrilevante la "sostanziale contestualità" tra il momento della rinuncia all'integrazione del TFR e la cessazione del rapporto di lavoro.