Il diritto alle ferie annuali retribuite dei dirigenti pubblici, in quanto finalizzato all’effettivo godimento di un periodo di riposo e di svago dall’attività lavorativa (nel quadro dei principi di cui agli artt. 36 Cost. e 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE), è irrinunciabile; ne consegue che il dirigente il quale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non ne abbia fruito, ha diritto a un’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale cessazione, mediante un’adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo.
Il caso affrontato riguarda la domanda con la quale un dirigente aveva domandato alla ASL di riferimento, la corresponsione dell’indennità sostitutiva per giorni di ferie maturati negli ultimi quindici mesi del rapporto, non fruiti nonostante le istanze presentate risultassero respinte “per necessità di servizio”. Tale domanda era stata rigettata dai giudici di merito.
I giudici di cassazione ribaltavano pronuncia di merito rilevando, preliminarmente, che il diritto alle ferie annuali retribuite dei dirigenti pubblici, in quanto finalizzato all'effettivo godimento di un periodo di riposo e di svago dall'attività lavorativa, è irrinunciabile.
Secondo l'ordinanzan. 29113 del 06.10.2022, il dirigente che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non ne abbia fruito, ha diritto a un'indennità sostitutiva, a meno che il datore dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale cessazione, mediante un'adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo.
Secondo i Giudici di legittimità, pertanto, in ossequio alla posizione assunta dalla giurisprudenza costituzionale e comunitaria, detto diritto non può essere in alcun modo violato, essendo a tal fine ininfluente la circostanza che il dirigente pubblico ha il potere di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie.