La Corte di Cassazione, con sentenza n. 12945 del 24 maggio 2018, ha dichiarato illegittimo per disparità di trattamento il licenziamento per raggiunti limiti di età di una ballerina ex art 3, comma 7, DL n. 64/2010.
Una ballerina, licenziata per raggiungimento del limite massimo di età (47 anni) previsto dall’art. 3, comma 7, DL n. 64/2010 ha impugnato il licenziamento sostenendone la natura discriminatoria stante il diverso e più elevato limite di età (52 anni) previsti per i colleghi di sesso maschile.
I giudici di merito hanno escluso la lamentata discriminazione respingendo conseguentemente il ricorso.
La Suprema Corte ha preliminarmente disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea per valutare la compatibilità della citata disposizione con i principi comunitari. All’esito del giudizio pregiudiziale – conclusosi con l’accertamento della non conformità della citata norma ai principi comunitari per disparità di trattamento tra uomo e donna – la Suprema Corte ha accolto il ricorso della lavoratrice disapplicando, alla luce della pronuncia europea, la norma nazionale.