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Il contratto intermittente diventa indeterminato in assenza di valutazione dei rischi

La circolare n. 49 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (15 marzo 2018) fornisce chiarimenti sulla conversione intermittente in lavoro subordinato in caso di assenza del documento di valutazione dei rischi
30/03/2018
L’art. 14, D.Lgs. n. 81/2015 prevede il divieto di ricorso al lavoro intermittente ai datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi (ex D.Lgs. n. 81/2008).
La norma non precisa però quali siano le conseguenze di tale violazione contrariamente a quanto previsto dal medesimo decreto per il lavoro a termine (cfr. art. 20, comma 2 che prevede infatti espressamente la trasformazione in contratto a tempo indeterminato del contratto di lavoro a termine siglato in assenza del documento di valutazione dei rischi).
L’Ispettorato Nazionale, richiamando precedenti circolari del Ministero del Lavoro concernenti la medesima tipologia lavorativa come disciplina dal D.Lgs. n. 276/2003 nonché recenti sentenze di merito, ha chiarito che, pur in assenza di una espressa previsione normativa, i rapporti di lavoro intermittenti stipulati da un datore di lavoro che non abbia effettuato la valutazione dei rischi si convertono in rapporti di lavoro ordinario (subordinato a tempo indeterminato).
Conversione che, in virtù del principio di effettività, potrà essere a tempo parziale considerando l’entità temporale della prestazione resa dal lavoratore sino al momento della conversione.

 
 




 
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