L’art. 14, D.Lgs. n. 81/2015 prevede il divieto di ricorso al lavoro intermittente ai datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi (ex D.Lgs. n. 81/2008).
La norma non precisa però quali siano le conseguenze di tale violazione contrariamente a quanto previsto dal medesimo decreto per il lavoro a termine (cfr. art. 20, comma 2 che prevede infatti espressamente la trasformazione in contratto a tempo indeterminato del contratto di lavoro a termine siglato in assenza del documento di valutazione dei rischi).
L’Ispettorato Nazionale, richiamando precedenti circolari del Ministero del Lavoro concernenti la medesima tipologia lavorativa come disciplina dal D.Lgs. n. 276/2003 nonché recenti sentenze di merito, ha chiarito che, pur in assenza di una espressa previsione normativa, i rapporti di lavoro intermittenti stipulati da un datore di lavoro che non abbia effettuato la valutazione dei rischi si convertono in rapporti di lavoro ordinario (subordinato a tempo indeterminato).
Conversione che, in virtù del principio di effettività, potrà essere a tempo parziale considerando l’entità temporale della prestazione resa dal lavoratore sino al momento della conversione.