Nel caso de quo, il lavoratore ha rifiutato di ritirare la missiva di irrogazione di una sanzione disciplinare che la società ha successivamente notificato tramite ufficiale giudiziario eseguendo però la disposta sospensione dal servizio e dalla retribuzione nelle more della notifica.
L’impugnazione promossa dal lavoratore è stata accolta dai giudici di merito – Tribunale e Corte di appello di Milano – che hanno ritenuto la sanzione illegittima proprio per la sua esecuzione in data anteriore rispetto alla comunicazione.
La società ha impugnato la sentenza di appello invocando il principio per cui, stante l’obbligo del lavoratore di ricevere sul posto di lavoro comunicazioni da parte del datore di lavoro, il rifiuto da parte del lavoratore di ricevere una comunicazione datoriale determina che la consegna debba ritenersi perfezionata ai sensi dell’art. 1335 c.c.
La Suprema Corte ha respinto il ricorso rilevando che il principio invocato dalla società non può ritenersi applicabile nel caso di specie in quanto al momento della consegnata (rifiutata) non era stata aperta la busta né era stata data lettura della missiva per cui, considerando che il lavoratore era stato destinatario di altre contestazioni e sanzioni, non poteva ritenersi provato che la comunicazione di cui il lavoratore aveva rifiutato la ricezione fosse proprio quella in oggetto.