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Riposo compensativo mai nei festivi infrasettimanali

Il datore di lavoro, a fronte del lavoro reso dal dipendente di domenica, non può imporre il godimento del riposo compensativo nei giorni di festività infrasettimanale
05/06/2024
Il datore di lavoro non può obbligare i dipendenti a usufruire del riposo compensativo per il lavoro domenicale durante le festività infrasettimanali. Anche se, secondo la programmazione trimestrale dell'azienda, i giorni festivi infrasettimanali coincidono con le giornate di apertura del punto vendita, tale pratica viola il diritto dei lavoratori di astenersi dal lavoro nei giorni festivi.
 
La Cassazione, con l'ordinanza 14904/2024, ha chiarito che esiste una netta distinzione tra il diritto al riposo compensativo per il lavoro domenicale e il diritto a non lavorare nei giorni festivi. Il riposo compensativo deve essere collegato a una giornata lavorativa normale, in modo che la sua funzione compensativa abbia senso. Imponendo il riposo compensativo nei giorni festivi, si nega ai lavoratori il diritto di non lavorare in quei giorni.
 
Questa conclusione è stata raggiunta in una controversia sollevata da alcuni dipendenti di una grande catena di distribuzione, che chiedevano di poter fruire del riposo compensativo per il lavoro domenicale in una giornata lavorativa normale. I dipendenti, che lavoravano regolarmente su turni dal lunedì al sabato, hanno prestato servizio anche la domenica. Il contratto collettivo di lavoro applicato prevede una maggiorazione della retribuzione oraria per il lavoro domenicale e un diritto a un riposo compensativo.
 
Il datore di lavoro ha richiesto che il riposo compensativo fosse preso durante le festività infrasettimanali, quando il punto vendita era aperto. In primo grado, i lavoratori hanno vinto la causa, ma in appello la decisione è stata ribaltata. Il datore sosteneva che il contratto collettivo nazionale e gli accordi integrativi non impedivano che il riposo compensativo fosse preso durante i giorni festivi infrasettimanali.
 
La Suprema Corte, però, ha stabilito che, in base alla legge 260/1949 e al Decreto Legislativo 66/2003, il riposo compensativo non può essere imposto nei giorni festivi infrasettimanali, poiché i lavoratori hanno il diritto di astenersi dal lavoro in quei giorni. I dipendenti che hanno lavorato di domenica devono godere del riposo compensativo in un giorno lavorativo ordinario. La scelta del datore di lavoro di concedere il riposo compensativo durante le festività infrasettimanali non è legittima, anche se i punti vendita sono aperti in quei giorni.

 
 




 
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