La sentenza n.7308 ha riguardato il caso in cui, successivamente al fallimento del datore di lavoro, una lavoratrice non ha più percepito alcuna retribuzione e, a distanza di alcuni anni, è stata licenziata dal curatore fallimentare.
Il giudizio di impugnazione del licenziamento si è concluso con sentenza favorevole alla lavoratrice, sentenza passata in giudicato.
La lavoratrice ha quindi presentato istanza di insinuazione al passivo sia per le retribuzioni non corrisposte dal fallimento al recesso sia per le retribuzioni successive al recesso dichiarato illegittimo. L’insinuazione al passivo è stata integralmente respinta dai giudici di merito
Il ricorso per cassazione promosso dalla lavoratrice è stato parzialmente accolto.
In particolare, la Corte ha confermato il rigetto dell’insinuazione relativamente alla retribuzione rivendicata per il periodo compreso dal fallimento al recesso rilevando che ai sensi dell’art. 72, L.F. il fallimento del datore di lavoro determina l’immediata sospensione del rapporto lavorativo con conseguente esclusione di ogni credito retributivo in capo al lavoratore.
La Corte ha invece accolto il ricorso relativamente al periodo successivo al recesso (dichiarato illegittimo, come detto, con sentenza passata in giudicato) rilevando che ove il curatore fallimentare intenda risolvere il rapporto di lavoro deve rispettare la disciplina ordinaria sui licenziamenti e, conseguentemente, in caso di violazione di tale disciplina, il lavoratore ha diritto alla tutela risarcitoria dalla medesima prevista.