Il lavoratore, già addetto ad un appalto concernente il servizio regionale di emergenza “118”, ha impugnato il licenziamento disposto in sede di cambio di appalto rivendicando il trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c. e relativa prosecuzione del rapporto lavorativo alle dipendenze della società subentrata nell’appalto.
I giudici di merito hanno accolto la domanda ritenendo che, in conformità alla giurisprudenza comunitaria, il trasferimento di azienda richiede la mera identità del complesso trasferito a prescindere da una cessione diretta tra imprenditore uscente e subentrante.
La sentenza è stata riformata dalla Suprema Corte rilevando, quanto al trasferimento di azienda, che l’art. 2112 c.c. “si applica ogni qualvolta, rimanendo immutata l'organizzazione aziendale, vi sia la sostituzione della persona del titolare del rapporto di lavoro e il suo subentro nella gestione del complesso dei beni ai fini dell'esercizio dell'impresa, indipendentemente dallo strumento tecnico giuridico adottato e dalla sussistenza di un vincolo contrattuale diretto tra cedente e cessionario” e, quanto alla successione delle imprese nella gestione di un appalto, che “non esiste un diritto dei lavoratori licenziati dall'appaltatore cessato al trasferimento automatico all'impresa subentrante, ma occorre accertare in concreto che vi sia stato un trasferimento di azienda, ai sensi dell'art. 2112 c.c., mediante il passaggio di beni di non trascurabile entità, nella loro funzione unitaria e strumentale all'attività di impresa, o almeno del "know how" o di altri caratteri idonei a conferire autonomia operativa ad un gruppo di dipendenti”.
Alla stregua di tali principi, i giudici di legittimità hanno ritenuto la ricostruzione fattuale della vicenda, come operata dalla sentenza di merito, inidonea a fondare un trasferimento di azienda osservando che “le intrinseche caratteristiche del servizio "118" [...] postulano quale elemento imprescindibile dell'organizzazione aziendale l'utilizzo delle ambulanze” e che, nel caso de quo, la società subentrante nell’appalto non aveva rilevato detti mezzi produttivi della società cessionaria ma li aveva reperiti sul mercato mediante un contratto di leasing.