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INL: controllo a distanza e sicurezza sul lavoro

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n. 302 del 18 giugno 2018, ha fornito indicazioni in ordine al rilascio di provvedimenti autorizzativi – ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970 – motivati da generiche esigenze di “sicurezza del lavoro”
25/06/2018
L’Ispettorato del Lavoro è stato chiamato a pronunciarsi su richieste di chiarimento concernenti i provvedimenti autorizzativi previsti dall’art. 4, St. Lav. (per l’installazione di strumenti potenzialmente suscettibili di consentire un controllo a distanza dei lavoratori) motivate da ragioni di sicurezza sul lavoro.
Ribadita l’esigenza di valutare, in sede istruttoria, le motivazioni legittimanti l’utilizzazione di strumenti da cui possa derivare il controllo a distanza dei lavoratori e la correlazione tra le modalità di impiego di tali strumenti e le finalità dichiarate dal datore di lavoro nelle richieste di autorizzazione, l’Ispettorato ha precisato i requisiti delle richieste giustificate da esigenze di sicurezza del lavoro nei seguenti termini:
  • puntuale indicazione delle motivazioni di natura prevenzionistica sottese all’installazione di impianti audiovisivi o di altri strumenti di controllo a distanza;
  • allegazione della documentazione di prevenzione (documento di valutazione dei rischi o suo estratto) da cui attestante la necessità di installare detti impianti per ragioni di sicurezza.
 

 
 




 
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