Fa discutere l'ordinanza n.38914 dell Corte di Cassazione, Sezione Penale, del 25 settembre 2023, con la quale si attribuisce al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) la responsabilità del decesso di un lavoratore per «aver concorso a cagionare l'infortunio mortale attraverso una serie di contegni omissivi, consistiti nell'aver omesso di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, di sollecitare il datore di lavoro ad effettuare la formazione dei dipendenti per l'uso dei mezzi di sollevamento e di informare i responsabili dell'azienda dei rischi connessi all'utilizzo, da parte del C.C., del carrello elevatore».
La sentenza costituisce una significativa novazione interpretativa del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. La Suprema Corte ha infatti confermato la sentenza di condanna già emessa dal Tribunale di Trani in prima istanza e successivamente confermata dalla Corte di appello di Bari nei confronti del datore di lavoro e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) per il reato di omicidio colposo, reato contestato a seguito della morte di un dipendente.
In materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, l’articolo 50 del Dlgs 81/2008 (testo unico salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) attribuisce al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza un ruolo di primaria importanza, costituendo una figura intermedia di raccordo tra datore di lavoro e lavoratori, con la funzione di facilitare il flusso informativo aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Rappresenta tuttavia una novità la sanzione penale irrogata non solo al datore di lavoro ma anche al RLS.