Un lavoratore operante per un’azienda chimica aveva trasferito su una propria pen drive un rilevante numero di dati aziendali ed era stato perciò licenziato in tronco in applicazione dell’art. 52 CCNL Chimici che prevede appunto il licenziamento per giusta causa per il “trafugamento di schede di disegni di macchine, di utensili o comunque di materiale illustrativo di brevetti o di procedimenti di lavorazione”.
Il ricorso per cassazione proposto dal lavoratore è stato respinto dalla Suprema Corte che ha ritenuto irrilevante la mancata divulgazione di tali dati rilevando come tale divulgazione non fosse prevista nella citata norma contrattuale e non fosse nemmeno necessaria per ritenere violato l’obbligo di fedeltà del lavoratore (ex art. 2105 c.c.) che impone al lavoratore di “astenersi da attività contrarie agli interessi del datore di lavoro, tali dovendosi considerare anche quelle che, sebbene non attualmente produttive di danno, siano dotate di potenziale lesività”