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Approvato il DDL "Disposizioni in materia di lavoro"

Dopo il via libera ottenuto alla Camera il 9 ottobre scorso, il Senato ha approvato con 81 voti favorevoli ; 47 contrari e un solo astenuto il DDL recante “ Disposizioni in materia di lavoro “ ( A.S. 1264 )
12/12/2024
Dopo l'approvazione alla Camera il 9 ottobre scorso, il Senato ha dato il via libera definitivo al DDL "Disposizioni in materia di lavoro" (A.S. 1264) con 81 voti favorevoli, 47 contrari e un solo astenuto. La legge mira a semplificare numerosi adempimenti legati al rapporto di lavoro, con focus su salute e sicurezza, contratti, obblighi contributivi e ammortizzatori sociali.
Durante l’esame alla Camera il testo era stato ampliato con 13 articoli, ma il Senato ha respinto tutti gli emendamenti, mantenendo il testo invariato.
Di seguito le principali novità per lavoratori e imprese:
 
 1. Dimissioni: Risoluzione per assenza ingiustificata
L’articolo 19 prevede che l’assenza ingiustificata del lavoratore oltre il termine stabilito dal contratto collettivo o, in sua assenza, superiore a 15 giorni, comporta la risoluzione automatica del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore, senza necessità di dimissioni telematiche.
Il datore di lavoro deve comunicare l’assenza all’Ispettorato per le opportune verifiche. La norma non si applica in caso di cause di forza maggiore o responsabilità del datore di lavoro. In assenza di giustificazioni valide, il lavoratore non potrà richiedere la NASpI, venendo meno il requisito della disoccupazione involontaria.
 
 2. Contratti di somministrazione: riduzione dei vincoli
L’articolo 10 introduce semplificazioni per i contratti di somministrazione di lavoro. Le imprese potranno utilizzare senza limiti contratti di somministrazione a tempo determinato o indeterminato, escludendo dal tetto del 30%:
- lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle agenzie;
- lavoratori stagionali, over 50, o impiegati in start-up e spettacoli specifici.
Viene inoltre eliminato il limite di 24 mesi per missioni a tempo determinato per lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle agenzie.
 
 3. Periodo di prova per contratti a termine
L’articolo 13 ridefinisce il periodo di prova per i contratti a tempo determinato:
- Un giorno di prova ogni 15 giorni di calendario;
- Durata minima di 2 giorni e massima di 15 giorni per contratti fino a 6 mesi;
- Durata minima di 2 giorni e massima di 30 giorni per contratti superiori a 6 mesi e inferiori a 12 mesi.
 
 4. Smart working
L’articolo 14 impone al datore di lavoro di comunicare telematicamente al Ministero del Lavoro i nominativi dei lavoratori in smart working, indicando data di inizio e fine entro cinque giorni dall’avvio o termine del periodo.
 
 5. Apprendistato: Estensione delle risorse e flessibilità
Gli articoli 15, 16 e 18 prevedono:
- L’estensione delle risorse destinate all’apprendistato professionalizzante a tutte le tipologie di apprendistato;
- La possibilità di trasformare l’apprendistato per qualifica o diploma in apprendistato professionalizzante o di alta formazione, dopo il conseguimento del titolo.
 
 6. Attività stagionali
L’articolo 11 amplia la definizione di attività stagionali, includendo intensificazioni di lavoro periodiche o esigenze tecnico-produttive previste dai contratti collettivi.
 
 7. Cassa integrazione e nuova attività lavorativa
L’articolo 6 consente ai lavoratori in cassa integrazione di intraprendere un’attività subordinata o autonoma, purché ne diano tempestiva comunicazione all’INPS. Durante tale attività, il diritto all’integrazione salariale viene sospeso.
 
 8. Conciliazioni telematiche
L’articolo 20 introduce la possibilità di svolgere procedure di conciliazione in materia di lavoro attraverso collegamenti audiovisivi, riducendo i costi e agevolando l’accesso ai servizi.
 
 9. Sospensione dei termini per liberi professionisti
L’articolo 7 consente ai professionisti di sospendere i termini fiscali e contributivi nei seguenti casi:
- Gravidanza o interruzione oltre il terzo mese;
- Ricovero urgente o intervento chirurgico per il figlio minorenne.
La sospensione decorre dall’ottavo mese di gestazione o dalla data del ricovero e dura fino a 30 giorni dopo l’evento. Deve essere inviata documentazione entro 15 giorni dall’evento.
 
 10. Contratto a causa mista
L’articolo 17 introduce un contratto ibrido che permette di combinare un rapporto di lavoro dipendente con uno autonomo a partita IVA, beneficiando del regime forfettario per il reddito autonomo.
 
 11. Fondi di solidarietà
L’articolo 8 prevede il trasferimento ai fondi bilaterali di risorse accumulate presso il Fondo di Integrazione Salariale (FIS), in base a decreti ministeriali.
 
 12. Formazione dei lavoratori somministrati
L’articolo 9 consente una gestione più flessibile dei fondi Formatemp ed Ebitemp per la formazione e il supporto al reddito dei lavoratori somministrati.
 
 13. Rateizzazione dei debiti contributivi
L’articolo 23 introduce la possibilità per INPS e INAIL di autorizzare la rateizzazione di debiti contributivi non affidati alla riscossione, fino a 60 rate mensili, a partire dal 1° gennaio 2025.
 
 14. Semplificazione dei ricorsi INAIL
L’articolo 2 semplifica i ricorsi sulle tariffe dei premi per infortuni sul lavoro e malattie professionali.
 
 15. Sicurezza sul lavoro
L’articolo 1 prevede:
1. Una relazione annuale del Ministero del Lavoro alle Camere sulle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro;
2. Visite mediche preventive per valutare l’idoneità alla mansione specifica anche in fase preassuntiva;
3. Valutazione delle visite mediche prima della ripresa del lavoro dopo assenze superiori a 60 giorni;
4. Esenzione dalla ripetizione di esami clinici già effettuati, risultanti dalla cartella clinica del lavoratore;
5. Comunicazione tramite PEC per l’utilizzo di locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei, previa verifica delle condizioni di aerazione, illuminazione e microclima.
Con queste disposizioni, il DDL punta a modernizzare il mercato del lavoro, promuovendo flessibilità, semplificazione e sicurezza.
 
 
Foto:  Mario Sayadi/Blow Up
 

 
 




 
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