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Tutele per i lavoratori con figli minori

Emergenza COVID-19. In seguito alla sospensione dei servizi educativi e scolastici, il decreto "Cura Italia" prevede un congedo parentale straordinario
21/03/2020

EMERGENZA CORONAVIRUS

D.L. N. 18/2020 – TUTELE PER I LAVORATORI CON FIGLI MINORI

A seguito dell’emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19, come noto, il Governo ha disposto la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.

Per consentire ai lavoratori con figli minori di sopperire a tale sospensione dei servizi educativi e scolastici, con il D.L. n. 18/2020 il Governo ha adottato provvedimenti ad hoc.

In particolare, l’art. 23 del citato decreto prevede un congedo parentale così delineato:

 

·                  destinatari

-       lavoratori con figli (anche affidatari) di età non superiore ai 12 anni

·                   decorrenza

-       dal 5 marzo 2020

·                   durata

-       periodo continuativo o frazionato non superiore a quindici giorni

·                   condizioni

-       fruizione alternativa tra i genitori

-    assenza nel nucleo familiare di altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o di altro genitore disoccupato o non lavoratore

·                    trattamento

-    indennità pari al 50% della retribuzione (media globale giornaliera senza considerare l’incidenza della gratifica natalizia o 13^ mensilità e degli altri premi, mensilità o trattamenti accessori)

-       contribuzione figurativa

 

Tale norma prevede inoltre che eventuali periodi di congedo parentale, ex artt. 32-33, D.Lgs. n. 151/2001, fruiti nel periodo di sospensione dei servizi educativi e delle attività didattiche siano automaticamente convertiti nel congedo ad hoc e non computati ai fini del congedo ordinario.

 

L’art. 23 introduce inoltre una peculiare facoltà di astensione dal servizio così strutturata:

·                  destinatari

-       lavoratori con figli (anche affidatari) di età compresa tra i 12 e i 16 anni

·                  decorrenza

-       dal 5 marzo 2020

·                  durata

-       periodo di sospensione dei servizi educativi e delle attività didattiche

·                  condizioni

-     assenza nel nucleo familiare di altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o di altro genitore non lavoratore

·                  trattamento

-       nessuna retribuzione

-       nessuna contribuzione figurativa

-       diritto alla conservazione del posto di lavoro

-       divieto di licenziamento per il datore di lavoro

 


    

 
 




 
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