EMERGENZA CORONAVIRUS
D.L. N. 18/2020 – TUTELE PER I LAVORATORI CON FIGLI MINORI
A seguito dell’emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19, come noto, il Governo ha disposto la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.
Per consentire ai lavoratori con figli minori di sopperire a tale sospensione dei servizi educativi e scolastici, con il D.L. n. 18/2020 il Governo ha adottato provvedimenti ad hoc.
In particolare, l’art. 23 del citato decreto prevede un congedo parentale così delineato:
· destinatari
- lavoratori con figli (anche affidatari) di età non superiore ai 12 anni
· decorrenza
- dal 5 marzo 2020
· durata
- periodo continuativo o frazionato non superiore a quindici giorni
· condizioni
- fruizione alternativa tra i genitori
- assenza nel nucleo familiare di altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o di altro genitore disoccupato o non lavoratore
· trattamento
- indennità pari al 50% della retribuzione (media globale giornaliera senza considerare l’incidenza della gratifica natalizia o 13^ mensilità e degli altri premi, mensilità o trattamenti accessori)
- contribuzione figurativa
Tale norma prevede inoltre che eventuali periodi di congedo parentale, ex artt. 32-33, D.Lgs. n. 151/2001, fruiti nel periodo di sospensione dei servizi educativi e delle attività didattiche siano automaticamente convertiti nel congedo ad hoc e non computati ai fini del congedo ordinario.
L’art. 23 introduce inoltre una peculiare facoltà di astensione dal servizio così strutturata:
· destinatari
- lavoratori con figli (anche affidatari) di età compresa tra i 12 e i 16 anni
· decorrenza
- dal 5 marzo 2020
· durata
- periodo di sospensione dei servizi educativi e delle attività didattiche
· condizioni
- assenza nel nucleo familiare di altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o di altro genitore non lavoratore
· trattamento
- nessuna retribuzione
- nessuna contribuzione figurativa
- diritto alla conservazione del posto di lavoro
- divieto di licenziamento per il datore di lavoro