Con la sentenza n. 23266 del 5 ottobre, la Suprema Corte ha ritenuto legittimo il licenziamento di un lavoratore con idoneità fisica limitata (nel caso specifico, le mansioni di addetto ai lavori ausiliari presso il laboratorio microbiologico poteva essere svolte solo "per la dispensazione di terreni di coltura") al punto da consentire lo svolgimento di mansioni così marginali da non costituire una posizione lavorativa, mansioni rispetto alle quali il datore di lavoro non riceveva una utilità tale da giustificare la conservazione del posto di lavoro