Alcuni lavoratori avevano convenuto in giudizio il datore di lavoro per il riconoscimento del premio aziendale previsto da accordi sindacali aziendali sostenendo che la disdetta di tali accordi era stata data tardivamente dal datore di lavoro con conseguente rinnovo automatico dell’accordo medesimo.
La difesa datoriale sosteneva che l’accordo aziendale era stato tempestivamente disdettato con comunicazione orale seguita poi da comunicazione scritta.
La Corte di appello di Roma aveva accolto la domanda dei lavoratori ritenendo tardiva la disdetta manifestata in forma scritta ed irrilevante la precedente disdetta manifestata in forma orale.
Il ricorso promosso dal datore di lavoro è stato accolto dalla Suprema Corte che, ribadita la libertà di forma in materia di accordi sindacali, ha ritenuto che la disdetta di un contratto aziendale potesse essere legittimamente manifestata in forma oralee nel caso di specie, un secondo recesso non impugnato.