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Il diritto di accesso nel procedimento disciplinare

Con la sentenza del 27 marzo 2018, n. 7581, la Cassazione ha deliberato sulla legittimità di un licenziamento disciplinare comminato a un dipendente per avere svolto attività di udienza come praticante avvocato in più giornate in cui risultava in servizio o assente per malattia
09/04/2018
Nel caso in questione il lavoratore, macchinista ferroviario, è stato licenziato per avere svolto attività di udienza in qualità di praticante avvocato in più giornate nelle quali risultava presente in servizio o assente per malattia.
 
Nell’ambito del procedimento disciplinare, il datore di lavoro non ha messo a disposizione del dipendente – che ne aveva fatto richiesta – la documentazione fondante la contestazione.
 
I giudici di merito hanno ritenuto illegittimo il licenziamento per tale vizio di forma in quanto lesivo del diritto di difesa.
Il ricorso promosso dalla società datrice di lavoro innanzi alla Suprema Corte è stato respinto
 
I giudici di legittimità hanno confermato la sentenza di merito precisando che l’art. 7, St. Lav. (che regolamenta, come noto, il procedimento disciplinare) non prevede per il lavoratore un incondizionato diritto di accesso ai documenti aziendali sottesi alla procedura ma tale diritto deve affermarsi ove sia correlato e funzionale al diritto di difesa del lavoratore

 
 




 
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