Il lavoratore, che aveva già operato nell’appalto, è stato assunto con patto di prova dal nuovo appaltatore ed è stato poi licenziato per mancato superamento della prova.
Il licenziamento, impugnato per asserita nullità del patto di prova, è stato ritenuto legittimo dai giudici di merito e dalla Suprema Corte.
In particolare, rilevato come il patto di prova sia finalizzato a verificare tanto le qualità professionali del lavoratore quanto il comportamento e la personalità del medesimo in relazione all’adempimento della prestazione lavorativa, la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il patto di prova inserito nel contratto di lavoro stipulato dal nuovo appaltatore con un lavoratore già operante nell’appalto stante la necessità del nuovo datore di lavoro di valutare gli “elementi di qualificazione della prestazione lavorativa ivi compreso il vincolo fiduciario”.
Così affermata la legittimità del patto di prova, la Suprema Corte ha poi ribadito che durante o al termine del patto di prova il licenziamento può essere discrezionalmente irrogato senza necessità di alcuna motivazione rimanendo onere del lavoratore provare sia il superamento del patto di prova sia l’illeceità del recesso in quanto estrano al patto di prova.