Il licenziamento per superamento del periodo di comporto non rientra nel "blocco dei licenziamenti" previsto dal decreto-legge n. 18/2020 durante l’emergenza Covid-19: lo ha confermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 26634/2024. Nel caso esaminato, una lavoratrice con contratto part-time verticale aveva contestato il licenziamento, sostenendo che fosse nullo a causa del blocco introdotto dalla normativa emergenziale. Tuttavia, i giudici hanno chiarito che il licenziamento per superamento del periodo di comporto è disciplinato da regole specifiche (art. 2110 c.c.) e si distingue dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo, pertanto non soggetto al blocco.