E' illegittimo il controllo con agenzie investigative per rilevare l'allontanamento del dipendente dal luogo di lavoro: così la sentenza n. 21621 dalla Corte di Cassazione del 4 settembre 2018.
Il caso di specie riguarda un lavoratore, addetto al sistema di rilevazione delle presenze, che aveva fittiziamente fatto figurare la propria presenza sul posto di lavoro in diverse giornate di lavoro. Accertata tale condotta tramite una agenzia investigativa, il datore di lavoro ha licenziato in tronco il dipendente.
I giudici di merito (Corte di appello di Napoli) hanno respinto il ricorso promosso dal lavoratore ritenendo legittimo il ricorso ad agenzie investigative per l'accertamento del "sistematico allontamento" dal luogo di lavoro.
La Suprema Corte, adita dal lavoratore, ha riformato la sentenza affermando, invece, l'illegittimità del ricorso ad accertamenti investigativi
In particolare, i giudici di legittimità hanno ritenuto legittimi i controlli tramite agenzie investigative esclusivamente per la tutela del patrimonio aziendale e, in ogni caso, per la verifica di condotte diverse dall'adempimento (o inadempimento) della prestazione lavorativa.
Nel caso de quo, dato che l'allontamento dalla posizione di lavoro costituisce un inadempimento della prestazione lavorativa, il controllo investigativo deve ritenersi precluso e, conseguentemente, illegittimo il licenziamento irrogato sulla base di tale controllo