Anche il dirigente ha diritto alla monetizzazione delle ferie non godute alla cessazione del rapporto di lavoro, pur potendo autodeterminare i periodi di riposo senza ingerenze datoriali. Lo afferma la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 32689/2025.
La Corte ribadisce che il divieto di monetizzazione delle ferie opera esclusivamente quando il lavoratore:
– abbia avuto una concreta ed effettiva possibilità di fruire delle ferie;
– sia stato adeguatamente informato della necessità di utilizzarle;
– vi abbia rinunciato in modo consapevole.
L’onere della prova grava sul datore di lavoro, cui spetta dimostrare di aver adempiuto all’obbligo di garantire le ferie annuali retribuite, anche mediante un formale invito al lavoratore a goderne.
Immagini: Public Domain Pictures