Nella vicenda in esame, l’impresa è subentrata in un appalto e, in conformità ad una clausola di stabilità occupazionale di fonte contrattuale, ha assunto il personale già operante nell’appalto acquisendo altresì un “importante complesso di beni immobili, di attrezzature e di arredi, di ingente valore economico".
Proprio alla luce dell’acquisizione dei beni strumentali all’impresa, i giudici di merito hanno qualificato la fattispecie in termini di trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c. accogliendo così i ricorsi promossi dai lavoratori per violazione dei criteri di scelta in sede di licenziamento collettivo disposto dall’impresa subentrante dovuta alla mancata considerazione dell’anzianità di servizio maturata anteriormente al cambio di appalto (rectius, trasferimento di azienda).
La Suprema Corte, preso atto dell’accertamento di fatto operato dai giudici di merito circa l’acquisizione del complesso aziendale, ha confermato la sentenza rilevando che:
- l’art. 29, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003 (“L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda") non esclude la configurabilità di un trasferimento d’azienda in virtù della mera presenza di una norma collettiva di stabilità occupazionale;
- tale norma deve invece essere interpretata nel senso che “la mera assunzione, da parte del subentrante nell'appalto, non integra di per sé trasferimento d'azienda ove non si accompagni alla cessione dell'azienda o di un suo ramo autonomo" per cui "se in un determinato appalto di servizi un imprenditore subentra ad un altro e nel contempo ne acquisisce il personale e i beni strumentali organizzati (cioè l'azienda), la fattispecie non può che essere disciplinata dall'art. 2112 c.c. (pena un'ingiustificata aporia nell'ordinamento)".