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La responsabilità solidale del committente è estesa ai contratti di subfornitura

Così la Corte costituzionale con la sentenza 254 del 6 dicembre, che ha dato una lettura estensiva dell'art. 29, comma 2 della Legge Biagi sul quale era stata sollevata questione di illegittimità dalla Corte di Appello di Venezia
05/12/2017
La Corte costituzionale ha ritenuto che anche in caso di subfornitura (e non solo in presenza di subappalto) viga la responsabilità solidale del committente per i crediti contributivi e retributivi.
 
La Corte di appello di Venezia aveva sollevato questione di costituzionalità in merito all’art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 – che sancisce la responsabilità solidale del committente per la retribuzione dovuta ai dipendenti di appaltatori e subappaltatori – per violazione degli artt. 3 e 36 Costituzione ritenendo tale norma, di natura eccezionale, non applicabile ai contratti di subfornitura.
 
Come presumibilmente auspicato dal giudice a quo, la Consulta ha dichiarato infondata la questione con una sentenza interpretativa di rigetto. In particolare, senza prendere posizione circa la qualifica del contratto di subfornitura come “sottotipo” dell’appalto o come “tipo” negoziale autonomo, i giudici della legge hanno ritenuto l’art. 29 applicabile in via analogica ai contratti di subfornitura rilevando che la ratio della norma – “evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale” – ne imponga l’applicazione a tutte le fattispecie di decentramento tra cui certamente si colloca la subfornitura.
 
La Consulta ha quindi dettato l’interpretazione costituzionalmente orientata della norma nel senso che il committente è obbligato in solido (anche) con il subfornitore relativamente ai crediti lavorativi, contributivi e assicurativi dei dipendenti di questi.

 
 




 
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