L’azienda può sospendere dal servizio e dalla retribuzione chi non vuole vaccinarsi contro il coronavirus.
Queste in sintesi le conclusioni del Tribunale di Modena con l'ordinanza del 23 luglio secondo la quale chi è a contatto con il pubblico o in spazi ridotti accanto ai colleghi può essere sospeso dal lavoro e dalla retribuzione in caso di mancata vaccinazione. Il tribunale si pronuncia a seguito del ricorso presentato da due fisioterapiste di una Rsa assunte da una cooperativa che aveva appunto preso i due provvedimenti a fronte del rifiuto di vaccinarsi.
La sentenza cita la direttiva europea che, nel giugno 2020, ha incuso il Covid tra gli agenti biologici contro i quali è necessario tutelare gli ambienti di lavoro. Soprattutto, la sentenza rileva che il datore di lavoro si pone «come garante della salute e della sicurezza dei dipendenti e dei terzi che per diverse ragioni si trovano all’interno dei locali aziendali e ha quindi l’obbligo ai sensi dell’articolo 2087 del codice civile di adottare tutte le misure di prevenzione e protezione che sono necessarie a tutelare l’integrità fisica di lavoratori».
Il tribunale ricorda inoltre che, benché il rifiuto a vaccinarsi non possa dar luogo a sanzioni disciplinari, esso può comunque comportare «conseguenze sul piano della valutazione oggettiva dell’idoneità alla mansione», cioè, per l'appunto, la possibilità di sospendere il lavoratore senza retribuzione.