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Revisione della disciplina in materia di impresa sociale

E' entrato in vigore il decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 112, che rivede la disciplina dell'impresa sociale, con una particolare attenzione ai rapporti di lavoro: il 30% della forza lavoro deve comprendere lavoratori svantaggiati
21/07/2017
La disciplina dell’impresa sociale – che può essere acquisita dagli enti privati che esercitano stabilmente e principalmente un’attività imprenditoriale di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è riconosciuta di diritto alle cooperative sociali ed a loro consorzi – dedica una particolare attenzione ai rapporti di lavoro.
 
Nella definizione di attività d’impresa di interesse generale, il legislatore comprende infatti le imprese che svolgono servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati, di disabili, di persone beneficiarie di protezione internazionale nonché le imprese ove sono occupate dette persone in misura non inferiore al 30% della forza lavoro.
 
Per il lavoro nelle imprese sociali il legislatore ha inoltre previsto:
  • Il coinvolgimento, mediante consultazione o partecipazione, dei lavoratori che consenta ai medesimi di esercitare un’influenza sulle decisione dell’impresa con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi
  • Un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative
  • Un limite massimo di differenza retributiva (non superiore al rapporto da uno ad otto) tra i dipendenti dell’impresa sociale
  • Un limite nel ricorso all’attività di volontariato (il numero dei volontari non può essere superiore a quello dei lavoratori)

 
 




 
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