La disciplina dell’impresa sociale – che può essere acquisita dagli enti privati che esercitano stabilmente e principalmente un’attività imprenditoriale di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è riconosciuta di diritto alle cooperative sociali ed a loro consorzi – dedica una particolare attenzione ai rapporti di lavoro.
Nella definizione di attività d’impresa di interesse generale, il legislatore comprende infatti le imprese che svolgono servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati, di disabili, di persone beneficiarie di protezione internazionale nonché le imprese ove sono occupate dette persone in misura non inferiore al 30% della forza lavoro.
Per il lavoro nelle imprese sociali il legislatore ha inoltre previsto:
- Il coinvolgimento, mediante consultazione o partecipazione, dei lavoratori che consenta ai medesimi di esercitare un’influenza sulle decisione dell’impresa con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi
- Un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative
- Un limite massimo di differenza retributiva (non superiore al rapporto da uno ad otto) tra i dipendenti dell’impresa sociale
- Un limite nel ricorso all’attività di volontariato (il numero dei volontari non può essere superiore a quello dei lavoratori)