Nel caso de quo, la Corte di appello di Milano ha dichiarato illegittimo il licenziamento per superamento del periodo di comporto, e disposto la reintegra della lavoratrice, ritenendo che in tale periodo non potessero essere computate le assenza dovute ad un infortunio sul lavoro.
La società ha impugnato la sentenza innanzi alla Suprema Corte lamentando la violazione della disciplina legale in materia di comporto che non prevede distinzione tra le assenze dovute ad ordinaria malattia e le assenze dovute ad infortunio o malattia professionale salva la prova dell’imputabilità di tali assenze al datore di lavoro per violazione degli obblighi di sicurezza sanciti, in termini generali, dall’art. 2087 c.c.
I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso, in conformità a propri precedenti (cfr. Cass. n. 7037/2011; Cass. n. 15972/2017; Cass. n. 26498/2018), ribadendo che:
- le assenza per infortunio sul lavoro o malattia professionale sono riconducibili alla nozione generale di infortunio e malattia di cui all’art. 2110 c.c. per cui sono computabili nel relativo periodo di comporto;
- tali assenze non sono computabili nel periodo di comporto esclusivamente nei casi in cui l’infortunio e la malattia, oltre ad essere cagionati da “fattori di nocività insiti nelle modalità di esercizio delle mansioni e comunque presenti nell'ambiente di lavoro”, siano imputabili al datore di lavoro per essere il medesimo “responsabile di tale situazione nociva e dannosa” stante la mancata sua ottemperanza all’obbligo di sicurezza previsto dall’art. 2087 c.c.
- rimane salva ogni diversa valutazione delle parti sociali che nei contratti collettivi possono escludere dal termine di comporto le assenze dovute ad infortunio e malattia (a prescindere da ogni responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c.)
Alla stregua di tali principi la Corte ha cassato la pronuncia rilevando che “la Corte di merito, nel ritenere escluse dal periodo di comporto le assenze … conseguenti all'infortunio sul lavoro occorso alla dipendente … ha, invero, accertato che la patologia sofferta dalla L. alla caviglia sinistra era causalmente e direttamente collegata all'infortunio subito nel (OMISSIS), senza svolgere altresì la valutazione della ricorrenza di una responsabilità datoriale nell'omissione delle misure necessarie per evitare l'evento e, dunque, trascurando il profilo dell'inadempimento datoriale all'obbligo di protezione imposto dall'art. 2087 c.c.”