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Trattativa sindacale: datore libero di escludere una sigla

Tribunale di Padova: il datore di lavoro può decidere liberamente come svolgere una trattativa sindacale, organizzando tavoli separati con le diverse rappresentanze dei lavoratori oppure svolgendo un incontro congiunto
20/01/2022
Con provvedimento del 30 dicembre 2021, il Tribunale di Padova ha rigettato una domanda di accertamento della condotta antisindacale proposta da un’organizzazione contro un datore di lavoro che l’aveva esclusa dalle trattative per il rinnovo dell’accordo sul premio di risultato.
 
Secondo i giudici, il datore di lavoro è libero di svolgere una trattativa sindacale secondo le modalità ritenute più opportune, scegliendo cioè tavoli separati con le diverse rappresentanze dei lavoratori oppure svolgendo un incontro congiunto; il datore può anche rifiutarsi di incontrare le organizzazioni che non hanno partecipato alle trattative precedenti. Nessuna di queste modalità rappresenta di per sé una una condotta antisindacale.
 
Il tribunale si espresso sul caso di un’azienda che aveva avviato le trattative per il rinnovo di un accordo collettivo aziendale sul premio di risultato, firmato da una sola organizzazione sindacale (Fim Cisl). Una seconda organizzazione, non firmataria di quell’accordo (la Fiom Cgil), aveva formulato delle richieste di incontro, rifiutate dall'azienda per due ragioni. In primo luogo, secondo l'azienda, l’impossibilità di svolgere una trattativa unitaria a causa di una situazione di conflitto tra le due organizzazioni che portava Fim a rifiutare la trattativa congiunta.
 
L'azienda metteva inoltre in evidenza l’impossibilità di seguire anche la strada della trattativa da svolgersi su due tavoli separati, ritenendo tale modalità negoziale del tutto inappropriata rispetto alle dimensioni e alla realtà aziendale.
 
Il Tribunale di Padova ha ritenuto legittimo il rifiuto di svolgere una trattativa unitaria, in conseguenza del rifiuto di una delle due organizzazioni a svolgere trattative unitarie. Secondo i giudici tale rifiuto non integra alcuna condotta antisindacale, non potendo il datore di lavoro intervenire nelle dinamiche intersindacali. 
 
Allo stesso modo, è stato ritenuto legittimo anche anche il rifiuto di intavolare trattative separate, in quanto il datore di lavoro aveva facoltà di trattare il rinnovo dell’accordo aziendale con il solo sindacato firmatario della precedente intesa. Secondo i giudici, infatti, non esiste in capo al datore di lavoro alcun obbligo generale a trattare e nemmeno un obbligo a trattative separate.

 
 




 
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