L'articolo 53-ter del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, ha previsto che le risorse finanziarie di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, così come ripartite tra le Regioni con i decreti del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n.1 del 12 dicembre 2016 e n.12 del 5 aprile 2017, possono essere destinate, dalle Regioni medesime e per la parte non utilizzata, alla prosecuzione, senza soluzione di continuità, del trattamento di mobilità in deroga, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa e che alla data del 1° gennaio 2017 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga.
Tale trattamento, concedibile per un massimo di dodici mesi, prescinde dall'applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 83473 del 1° agosto 2014 e può essere autorizzato a condizione che ai lavoratori siano contestualmente somministrate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare all’ANPAL ed al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Con la Circolare n. 13 del 27 giugno 2017 la Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione fornisce le indicazioni operative cui le Regioni devono attenersi, al fine di garantire la regolare applicazione della misura introdotta.