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Cassazione: rimessa alla Consulta la questione di legittimità sulla decadenza nell'impugnazione del licenziamento

Le Sezioni Unite sollevano dubbi costituzionali sull'art. 6 della legge n. 604/1966, che non contempla eccezioni al termine di decadenza in caso di incapacità naturale del lavoratore
10/09/2024
Con l’ordinanza interlocutoria n. 23874/2024, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità della disposizione normativa che non prevede eccezioni al termine di decadenza in caso di incapacità naturale del lavoratore nell’ambito dell’impugnazione del licenziamento. In particolare, i giudici hanno dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nella parte in cui prevede che “il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch’essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale […]”, facendo decorrere, anche nei casi di incapacità naturale incolpevole del lavoratore licenziato, processualmente accertata e conseguente alle sue condizioni di salute, il termine di decadenza dalla ricezione dell’atto, anziché dalla data di cessazione dello stato di incapacità.

 
 




 
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