Il caso su cui si è pronunciata la Sezione lavoro della Corte di Cassazione con sentenza n. 28517 del 6 novembre 2019 riguarda alcuni lavoratori che hanno convenuto in giudizio la società datrice di lavoro e la società committente per ottenere il risarcimento del danno patito per l’illegittima riduzione dell’orario di lavoro disposta in via unilaterale dal datore di lavoro.
I giudici di merito hanno accolto le domande pure nei confronti della società committente ritenendo che la sua responsabilità solidale si estenda al credito risarcitoria da illegittima riduzione dell’orario lavorativo “siccome integrante un trattamento economico riconosciuto alle lavoratrici, in relazione alle modalità di svolgimento della prestazione”.
Tale statuizione è stata riformata dalla Suprema Corte, adita dalla società committente, che ha invece escluso la responsabilità solidale del committente per detto titolo risarcitorio.
In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto che:
- la locuzione "trattamenti retributivi" ex art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 deve intendersi riferita ai crediti di natura strettamente retributiva ed in rapporto di corrispettività sinallagmatica con la prestazione lavorativa,
- la responsabilità solidale non sussiste per i titoli di natura risarcitoria che hanno un nesso meramente occasionale con il rapporto lavorativo,
- l’unilaterale riduzione dell’orario di lavoro integra un'alterazione illegittima del trattamento economico pattuito a fronte della quale il lavoratore, che non ha comunque prestato attività lavorativa nelle ore ridotte, può rivendicare un mero titolo risarcitorio.