Con l'ordinanza n. 132266 /2018 del 28 maggio, la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha riconosciuto il diritto del datore di lavoro di effettuare dei controlli ex post laddove il lavoratore utilizzi un bene aziendale per finalità extra-lavorative.
La Corte di Cassazione si è pronunciata sul caso di un datore di lavoro che, dopo aver casualmente scoperto che un lavoratore utilizzava il PC per giochi elettronici (Free-Cell), ha disposto una verifica informatica sul PC del lavoratore al fine di verificare l’eventuale impiego del PC per finalità extralavorative e, riscontrata tale circostanza, ha licenziato il dipendente.
Il ricorso promosso dal dipendente – che aveva lamentato la violazione dell’art. 4, St. Lav. in materia di controlli a distanza - è stato respinto dai giudici di merito e di legittimità rilevando che:
- l’art. 4, St.Lav. è applicabile anche ai controlli volti ad accertare comportamenti illeciti del lavoratore (cd. controlli difensivi) ove tali comportamenti riguardino l'esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro.
- Tale norma non è invece applicabile quando i comportamenti illeciti dei lavoratori non riguardino l'esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro, ma piuttosto la tutela di beni estranei al rapporto.
Alla stregua di tali principi, la Suprema Corte ha ritenuto legittimo il controllo operato dal datore di lavoro in quanto:
a) il comportamento del lavoratore (gioco a Free-cell con pc aziendale) eccede la mera inadempienza della prestazione lavorativa ledendo lo stesso patrimonio aziendale;
b) il controllo ha avuto origine dalla casuale apprensione dell’illecito;
c) la verifica informatica è stata effettuata ex post rispetto ai comportamenti tenuti dal lavoratore.